
Al momento del pensionamento può decidere come percepire il suo avere di vecchiaia risparmiato. Ha principalmente la scelta tra un versamento unico in capitale e una rendita di vecchiaia che le viene versata mensilmente fino alla fine della vita.
Spesso è inoltre possibile una combinazione di prelievo in capitale e rendita di vecchiaia. Le possibilità esatte dipendono dal regolamento della sua cassa pensioni. Importante da sapere: le casse pensioni possono limitare il prelievo in capitale, ma nella pratica ne fanno raramente uso.
L’importo della sua rendita di vecchiaia dipende dall’avere di vecchiaia risparmiato e dall’aliquota di conversione della sua cassa pensioni. Semplificando, la rendita annua di vecchiaia risulta dalla moltiplicazione del suo avere di vecchiaia per l’aliquota di conversione (in percentuale).

La rendita vitalizia della cassa pensioni non comprende solo i pagamenti mensili di rendita fino alla fine della vita, ma anche le cosiddette «aspettative» per i suoi superstiti. In caso di decesso, il coniuge o il partner ha diritto, a seconda del regolamento della rispettiva cassa pensioni, a una rendita vedovile vitalizia. Per i figli vengono di regola versate rendite per orfani al massimo fino ai 25 anni. Di norma la rendita vedovile ammonta al 60% e la rendita per orfani al 20% della rendita di vecchiaia.
Le casse pensioni possono inoltre prevedere prestazioni che vanno oltre le prescrizioni minime di legge. In caso di decesso prematuro può ad esempio essere versato in aggiunta un capitale in caso di morte.
Sebbene l’importo della sua rendita di vecchiaia sia in linea di principio garantito, le casse pensioni possono aumentare le loro prestazioni di rendita a determinate condizioni – ad esempio per compensare il rincaro. Determinante è una buona situazione finanziaria della cassa pensioni. Nel 2024 circa il 14% delle casse pensioni prevedeva un aumento delle proprie prestazioni di rendita.

Si è mai chiesto perché come corpo elettorale abbiamo già votato più volte sulla riduzione dell’aliquota di conversione legale del 6.8%? E perché sul certificato di previdenza della sua cassa pensioni trova un’aliquota di conversione diversa, spesso compresa tra il 4.0% e il 6.0%?
La spiegazione sta nel fatto che l’aliquota di conversione legale del 6.8% si riferisce solo al cosiddetto avere di vecchiaia obbligatorio. Per la maggior parte degli assicurati questo rappresenta tuttavia solo una parte dell’avere di vecchiaia complessivo. La parte eccedente viene definita avere di vecchiaia sovraobbligatorio. Essa deriva tra l’altro da contributi di risparmio più elevati o da prestazioni della cassa pensioni superiori a quelle prescritte per legge. Per questa parte la cassa pensioni può stabilire autonomamente l’aliquota di conversione.
Alcune casse pensioni applicano il cosiddetto «modello splitting». La rendita di vecchiaia viene in tal caso calcolata separatamente: per l’avere di vecchiaia obbligatorio vale l’aliquota di conversione legale del 6.8%, per l’avere di vecchiaia sovraobbligatorio quella stabilita nel regolamento.
Più diffuso è tuttavia il cosiddetto «modello globale», in cui l’intero avere di vecchiaia viene convertito in una rendita di vecchiaia con un’aliquota di conversione uniforme. Parallelamente la cassa pensioni verifica sullo sfondo, mediante un cosiddetto calcolo ombra, se viene raggiunta la prestazione minima legale. La persona assicurata riceve sempre almeno la prestazione prevista dalla legge.